Articolo 324 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 323Articolo 325
Versione
3 giugno 1994
Art. 324. Scuole con particolari finalita' 1. Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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