Articolo 111 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 110Articolo 112
Versione
3 giugno 1994
Art. 111. Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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