Articolo 6 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 giugno 1994
Art. 6. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalita' 1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche' presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei predetti specialisti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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