Articolo 484 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 483Articolo 485
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3 giugno 1994
Art. 484. R i c o r s o 1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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