Articolo 159 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 158Articolo 160
Versione
3 giugno 1994
Art. 159. Oneri a carico dei comuni 1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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