Art. 11-bis. ((I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.
Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.))
Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.))