Articolo 11 bis del Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946
Articolo 11Articolo 12
Versione
1 marzo 1978
Art. 11-bis. ((I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.
Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1978
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