Articolo 7 del Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946
Articolo 6 bisArticolo 8
Versione
31 dicembre 1977
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Versione
1 marzo 1978
Art. 7.
Per l'anno finanziario 1978 l'ammontare delle spese che gli enti locali potranno iscrivere nei bilanci di previsione per l'esercizio delle funzioni loro trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non potra' superare l'importo delle assegnazioni loro spettanti ai sensi degli articoli 132 e 133 del richiamato decreto ((oltre alle spese gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento.)) ((Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni gia' esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1978
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