Articolo 19 bis del Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946
Articolo 21Articolo 19 ter
Versione
1 marzo 1978
Art. 19-bis. ((Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.
Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.
Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1978
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