Articolo 5 del Decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354
Articolo 4
Versione
13 novembre 1993
Art. 5.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 125
Entrata in vigore il 13 novembre 1993
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