Art. 178
(Esecuzione dei trasferimenti)
I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri agli stabilimenti di pena sono disposti dalle competenti Autorita' giudiziarie; i funzionari dirigenti le carceri ne curano la pronta esecuzione mediante richiesta all'Arma dei RR. Carabinieri (mod. 25).
Quando nell'interesse della giustizia e' necessario trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena negli stabilimenti penali, le competenti Autorita' giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori degli stabilimenti. I condannati sono rimandati ai luoghi di pena di provenienza appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione dell'Autorita' giudiziaria, previo il consenso del magistrato competente.
La facolta' di ordinare, per ragioni di giustizia, il trasferimento degli imputati da uno ad altro stabilimento di custodia preventiva spetta al procuratore generale del Re. La facolta' di disporre il trasferimento degli imputati in ogni altro caso e quello dei condannati spetta al Ministero.
L'Autorita' dirigente di piu' stabilimenti carcerari puo' richiedere l'Arma dei RR. Carabinieri di tradurre detenuti da uno ad altro dei predetti stabilimenti, se il provvedimento e' necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute o per altri motivi, dandone partecipazione all'Autorita' giudiziaria, quando si tratta di imputati.
Il trasferimento dei condannati deve essere comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.