Art. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((4))
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."