Articolo 4 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
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11 gennaio 2002
Art. 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 (19) ((20))

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 21 dicembre 2001, n. 443 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , e' abrogato".
Entrata in vigore il 11 gennaio 2002
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