Art. 13. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente 1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attivita' di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata puo' procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta ((, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.)) Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario ((puo' convocare)) apposite conferenze di servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. ((L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori)) .
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorita', sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. ((Con lo stesso programma sono riassegnate le somme gia' destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente)) .
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , nonche' le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 . Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorita', sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. ((Con lo stesso programma sono riassegnate le somme gia' destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente)) .
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , nonche' le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 . Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.