Articolo 5 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 ottobre 1993
>
Versione
5 dicembre 1993
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica 1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430 , e' differito al ((31 dicembre 1994)) .
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all' articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo.
(( 2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, gia' concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purche' funzionalmente idonea ))
Entrata in vigore il 5 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente