Articolo 4 del Decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16
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28 febbraio 2004
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28 marzo 2004
Art. 4. Credito agrario e contributi previdenziali 1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all' articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate,)) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 , con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2. )) 3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli ((di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche' dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,)) , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . A tale fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di ((1,327 milioni)) di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a ((1,327 milioni)) di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando ((, quanto a 1.05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0, 277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze)) . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all' articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo. ))
Entrata in vigore il 28 marzo 2004
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