Articolo 222 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 222.
(Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice).

Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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