Articolo 140 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 139Articolo 120
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21 aprile 1942
Art. 140.
(Effetti della riapertura).

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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