Articolo 220 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 219Articolo 221
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21 aprile 1942
Art. 220.
(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito).

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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