Articolo 81 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 80 bisArticolo 92
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 81.
(( (Contratto di appalto). )) ((Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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