Articolo 7 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
17 luglio 2006
Art. 7.
(( (Iniziativa del pubblico ministero). )) ((Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente