Articolo 224 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 223Articolo 195
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21 aprile 1942
Art. 224.
(Fatti di bancarotta semplice).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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