Articolo 69 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 73Articolo 69 bis
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21 aprile 1942
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25 marzo 1993
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17 luglio 2006
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16 novembre 2015
Art. 69.
(Atti compiuti tra i coniugi).

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ( Legge fallimentare ), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale". -------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall' articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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