Articolo 68 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 67Articolo 64
Versione
21 aprile 1942
Art. 68.
(Pagamento di cambiale scaduta).

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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