Articolo 49 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 43Articolo 46
Versione
21 aprile 1942
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Versione
16 gennaio 2006
Art. 49.
(( (Obblighi del fallito). )) ((L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.))
Entrata in vigore il 16 gennaio 2006
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