Articolo 36 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
Art. 36.
(( (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). )) ((Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita' giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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