Articolo 66 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 65Articolo 67
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21 aprile 1942
Art. 66.
(Azione revocatoria ordinaria).

Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile .
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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