Articolo 89 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 88Articolo 102
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1 gennaio 2008
Art. 89.
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito ((e alle)) altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ((50))
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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