Articolo 111 quater - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 129Articolo 131
Versione
17 luglio 2006
Art. 111-quater.
(( (Crediti assistiti da prelazione). )) ((I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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