Articolo 94 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 93Articolo 107
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 94.
(( (Effetti della domanda). )) ((La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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