Articolo 200 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 199Articolo 180
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21 aprile 1942
Art. 200.
(Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta' in giudizio il commissario liquidatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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