Articolo 114 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 113Articolo 102
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 114.
(( (Restituzione di somme riscosse). )) ((I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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