Articolo 242 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 242.
(Disposizione generale).

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.
Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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