Articolo 203 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 202Articolo 182
Versione
21 aprile 1942
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Versione
24 agosto 1999
Art. 203.
(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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