Articolo 61 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 60Articolo 58
Versione
21 aprile 1942
Art. 61.
(Creditore di piu' coobbligati solidali).

Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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