Articolo 106 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 93Articolo 107
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
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1 gennaio 2008
Art. 106.
( ((Cessione)) dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). ((50))

Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
Per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l' articolo 2471 del codice civile .
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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