Articolo 138 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 137Articolo 159
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
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1 gennaio 2008
Art. 138.
(( (Annullamento del concordato). )) ((Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.)) (50))
------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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