Articolo 30 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 29Articolo 31
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21 aprile 1942
Art. 30.
(Qualita' di pubblico ufficiale).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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