Articolo 228 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 228.
(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315 , 317 , 318 , 319 , 321 , 322 e 323 del codice penale , il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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