(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315 , 317 , 318 , 319 , 321 , 322 e 323 del codice penale , il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.