Articolo 135 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 135.
(Effetti del concordato).

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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