Articolo 168 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 165Articolo 189
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21 aprile 1942
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1 gennaio 2008
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12 agosto 2012
Art. 168.
(Effetti della presentazione del ricorso).

Dalla data della ((pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese)) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore ((...)) non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive ((e cautelari)) sul patrimonio del debitore.(50)
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. ((Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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