Articolo 83 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 82Articolo 84
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21 aprile 1942
Art. 83.
(Contratto di edizione).

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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