Articolo 247 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 216Articolo 248
Versione
21 aprile 1942
Art. 247.
(Delegazione dei creditori).

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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