Articolo 238 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 238.
(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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