Articolo 56 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 51Articolo 57
Versione
21 aprile 1942
Art. 56.
(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente