Articolo 9 ter - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 9 bisArticolo 10
Versione
17 luglio 2006
Art. 9-ter.
(( (Conflitto positivo di competenza). )) ((Quando il fallimento e' stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo.
Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente