Articolo 199 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 175Articolo 200
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21 aprile 1942
Art. 199.
(Responsabilita' del commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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