Articolo 9 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 9.
(Competenza).

Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
((Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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