Articolo 236 bis - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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12 agosto 2012
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27 giugno 2015
Art. 236-bis
(Falso in attestazioni e relazioni).

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies ((, 182-septies)) e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.
Entrata in vigore il 27 giugno 2015
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