Articolo 217 bis - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 244Articolo 216
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Art. 217-bis

(Esenzioni dai reati di bancarotta).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies ((e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.))
Entrata in vigore il 6 marzo 2015
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