Articolo 109 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 108 terArticolo 110
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
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1 gennaio 2008
Art. 109.
(Procedimento di distribuzione della somma ricavata).

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
((50)) -------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell' articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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